L'Agenzia delle Dogane ha contestato a un'azienda italiana l'esenzione dazi antidumping su importazioni di materiale plastico dall'India. Secondo l'amministrazione, la merce era stata fatturata a un intermediario inglese ma consegnata direttamente in Italia, configurando un'elusione fiscale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. I giudici hanno chiarito che, per beneficiare dell'agevolazione, i regolamenti europei richiedono solo che la merce sia fatturata e spedita all'importatore europeo, senza imporre che la consegna fisica avvenga presso la sua sede legale. Di conseguenza, l'operazione commerciale è del tutto legittima e l'esenzione resta valida. L'azienda italiana vince definitivamente la causa.
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