Un medico ha richiesto il pagamento di somme dovute per la sua partecipazione, oltre l'orario di lavoro, alle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile. L'Azienda Sanitaria ha contestato il credito, ritenendo insufficienti i prospetti riepilogativi redatti dal dirigente della medicina legale. La Corte d'Appello ha confermato il decreto ingiuntivo a favore del medico, ritenendo i prospetti idonei a dimostrare il diritto al compenso, in mancanza di contestazioni specifiche sull'autenticità dei documenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando che la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito. Di conseguenza, il medico ottiene definitivamente il riconoscimento del suo compenso per prestazioni fuori orario, mentre l'Azienda Sanitaria viene condannata a pagare le spese processuali.
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