Un Imputato, già condannato per lesioni e minaccia con riconoscimento di recidiva reiterata specifica, e assolto per ingiuria, ha presentato ricorso in Cassazione. I primi due motivi, relativi alla recidiva e alla determinazione della pena nel reato continuato, sono stati dichiarati inammissibili perché non sollevati in appello. La Corte ha invece accolto il terzo motivo, riguardante la reformatio in peius. Nonostante l'assoluzione per l'ingiuria, la pena complessiva non era stata ridotta, violando il principio che vieta di peggiorare la situazione dell'imputato senza un ricorso del pubblico ministero. La sentenza è stata annullata con rinvio per ricalcolare la pena.
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