L'Imputato è stato condannato per il delitto di ricettazione dopo la prescrizione di una contestazione parallela. Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha sostenuto l'avvenuta estinzione della pena per decorso del tempo, invocando l'attenuante del danno di particolare tenuità. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che, nel computo della prescrizione del reato di ricettazione, non si considerano le circostanze attenuanti. Rilevano invece le aggravanti a effetto speciale, inclusa la recidiva specifica commessa entro il quinquennio, a prescindere dal giudizio di comparazione. La condanna penale resta pertanto confermata e l'Imputato deve pagare le spese processuali insieme a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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