Due committenti si sono opposti alla liquidazione del compenso del CTU, un geometra, sostenendo che il grave ritardo nel deposito della perizia azzerasse il suo diritto al pagamento. Il Tribunale ha ridotto parzialmente la somma calcolata a tempo (vacazioni), escludendo le ore non giustificate ma riconoscendo l'impatto della pandemia e della complessità del caso. I committenti hanno proposto ricorso in Cassazione, chiedendo un'ulteriore riduzione di un terzo e la condanna del professionista alle spese legali. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il ritardo non azzera il compenso del CTU per l'opera validamente svolta e che la riduzione parziale della somma richiesta non rende il consulente soccombente, giustificando la compensazione delle spese di lite.
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