La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per bancarotta fraudolenta. L'imputato contestava la mancanza di correlazione tra l'accusa e la sentenza, sostenendo di essere stato accusato come amministratore di fatto ma condannato come concorrente esterno. Tuttavia, avendo l'imputato precedentemente concordato una riduzione della pena in appello (patteggiamento in appello), ha rinunciato implicitamente a sollevare tale eccezione. La Corte ha ribadito che la nullità, essendo a regime intermedio, doveva essere eccepita nei gradi precedenti. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.
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