La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un avviso di accertamento notificato a una persona ritenuta amministratore di fatto di una cooperativa, creata per evadere le imposte. Il contribuente sosteneva che l'Agenzia delle Entrate non avesse provato il suo ruolo gestorio. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che la valutazione delle prove (email, gestione dei conti, dichiarazioni) spetta ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione. Viene così sancito il principio della **responsabilità solidale dell'amministratore di fatto**, che risponde dei debiti fiscali dell'ente anche senza una carica formale, sulla base del potere direttivo concretamente esercitato. Di conseguenza, il contribuente è stato condannato al pagamento.
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