La persona offesa, costituitasi parte civile, ha impugnato l'assoluzione dell'imputato per i reati di minacce e percosse. Il ricorso contestava la valutazione dei testimoni e l'integrazione probatoria d'ufficio disposta dal magistrato per ascoltare un ulteriore teste. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della persona offesa. I giudici hanno chiarito che nei procedimenti del Giudice di Pace non si possono denunciare semplici vizi di motivazione sulle prove. Inoltre, l'ascolto di un teste disposto autonomamente dal giudice non vizia la sentenza, poiché allarga la conoscenza dei fatti senza ledere i diritti difensivi. La persona offesa ha subito la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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