La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2829/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per tentata rapina e lesioni. L'imputato contestava la valutazione dei fatti e l'eccessività della pena. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di controllo sulla legittimità e logicità della decisione. Pertanto, le censure sulla ricostruzione degli eventi, sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche sono state respinte, confermando la condanna.
Continua »