La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10306/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo i propri limiti di giudizio. La Corte ha specificato di non poter rivalutare nel merito le prove, come la testimonianza della persona offesa, se la motivazione della corte d'appello è logica. Ha inoltre confermato che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo anche senza un'analisi di tutti gli elementi, se il giudice motiva adeguatamente la sua decisione discrezionale.
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