Una confederazione nazionale contesta la liquidazione dei compensi a un avvocato, sostenendo la non complessità del caso e la presenza di altri legali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la valutazione della complessità e la conseguente applicazione degli scaglioni tariffari rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivate. La Corte ha quindi validato la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto l'elevata complessità della causa, giustificando l'importo liquidato.
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