Il Tribunale, operando come giudice dell'esecuzione, ordinava la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un condannato in due distinte sentenze. La decisione si fondava sull'esistenza di una precedente condanna ostativa non risultante dal casellario giudiziale al momento delle pronunce. La Corte di Cassazione aveva gia annullato una prima volta il provvedimento, imponendo di verificare se i giudici di merito conoscessero gia tale precedente dagli atti di causa. Ciononostante, il giudice del rinvio disponeva nuovamente la revoca ritenendo del tutto irrilevante tale accertamento. La Cassazione ha accolto il nuovo ricorso del condannato, annullando l'ordinanza e stabilendo l'obbligo tassativo per il giudice di consultare i fascicoli originali prima di decidere.
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