Un condannato aveva beneficiato dell'indulto per una pena detentiva. Successivamente, l'uomo ha riportato una nuova condanna a dieci anni di reclusione per un grave delitto commesso nel quinquennio successivo alla legge sul condono. La Corte di appello ha quindi disposto la revoca dell'indulto. Il condannato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che l'inerzia prolungata degli organi dell'esecuzione e l'emissione di precedenti ordini di carcerazione avevano consolidato la sua posizione giuridica, impedendo una revoca tardiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la revoca opera automaticamente per legge. La semplice omissione o il ritardo della pubblica accusa non crea alcuna preclusione processuale, a meno che il giudice dell'esecuzione non abbia già valutato espressamente la causa ostativa in un provvedimento definitivo.
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