Un condannato ha richiesto al giudice la detrazione del presofferto, ossia lo scomputo di un periodo di custodia cautelare scontato in passato, dalla pena attualmente in corso di esecuzione. Il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'istanza inammissibile perché il soggetto aveva già presentato la medesima richiesta, precedentemente rigettata con un'altra ordinanza. Il condannato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo l'erroneità della prima pronuncia e la non definitività della stessa. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando che il principio del ne bis in idem impedisce la riproposizione continua di istanze identiche già esaminate, anche durante la fase di esecuzione della pena.
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