Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione l'unificazione delle pene tramite l'istituto del reato continuato per reati giudicati separatamente: fatti estorsivi (2020/2021) legati a un'attività di scommesse e un'illecita concorrenza (2012) connessa a dinamiche di criminalità organizzata. La Corte d'appello ha respinto la richiesta, escludendo un unico disegno criminoso a causa dell'eterogeneità dei reati e dell'imprevedibilità degli eventi futuri al momento del primo illecito. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che, per applicare il reato continuato in fase esecutiva, occorre dimostrare che tutti i reati fossero stati programmati fin dall'inizio nelle loro linee essenziali, non bastando la sola vicinanza temporale o l'omogeneità dei comportamenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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