Il Ricorrente ha impugnato la decisione del Tribunale di Alessandria riguardante l'esecuzione di più condanne penali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando le regole sulla competenza del giudice dell'esecuzione. Quando si devono eseguire più sentenze emesse da uffici giudiziari diversi, non si applica la regola che attribuisce sempre la competenza al tribunale collegiale. Al contrario, si applica il criterio generale: la competenza spetta al giudice, monocratico o collegiale, che ha emesso il provvedimento diventato definitivo per ultimo. Inoltre, la Corte ha ribadito i criteri per calcolare il termine di cinque anni relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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