Un contribuente, titolare di un'attività di vendita carburanti, non ha presentato la dichiarazione dei redditi e non ha risposto alle richieste dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha emesso un accertamento induttivo calcolando il reddito con un ricarico del 21% basato su dati precedenti. I giudici tributari di primo e secondo grado hanno annullato l'accertamento, ritenendo che l'Ufficio dovesse provare i ricavi non dichiarati. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che, in caso di omessa dichiarazione e mancata risposta, l'onere della prova spetta al contribuente. La documentazione prodotta tardivamente è inutilizzabile se l'Ufficio ha avvertito di tale conseguenza. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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