Con la sentenza n. 52115/2019, la Cassazione Penale, Sez. 6, dichiara inammissibile il ricorso del PM contro la revoca di un sequestro preventivo. Il caso riguarda un appalto illecito e un'estorsione ai danni dei lavoratori. La Corte stabilisce che il sequestro del profitto non può essere esteso alla società committente se il suo vantaggio economico, pur esistente, non è stato specificamente quantificato e risulta solo futuro o potenziale, a differenza del profitto diretto e calcolato della società appaltatrice.
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