Un soggetto, Il Ricorrente, è stato accusato di aver influenzato due imprenditori in gare d'appalto. Inizialmente, il fatto era qualificato come turbata libertà degli incanti. Il Tribunale del riesame ha riqualificato il reato in induzione indebita, disponendo la confisca per equivalente. Il Ricorrente ha contestato questa riqualificazione, sostenendo che le sue azioni miravano solo a far rispettare accordi preesistenti, non a esercitare pressione indebita. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la valutazione del contesto fattuale spetta ai giudici di merito. La Corte ha confermato la logica configurabilità dell'induzione indebita, basata sulla pressione psicologica e sul timore degli imprenditori di essere esclusi da future gare.
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