Una società di persone pagava parzialmente una fornitura di materiali, ma si opponeva al pagamento del saldo. Dopo la revoca del decreto ingiuntivo per mancata consegna della merce, la società chiedeva la restituzione degli acconti versati. Nel frattempo, avveniva l'estinzione della società con cancellazione dal registro delle imprese. I soci proponevano ricorso in Cassazione qualificandosi semplicemente come soci o ex soci, senza dimostrare l'effettivo subentro nel credito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che, in caso di estinzione della società, l'ex socio che agisce in giudizio deve allegare e dimostrare specificamente la propria qualità di successore nella pretesa creditoria, non essendo sufficiente la mera qualifica di ex socio.
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