Un cittadino condannato per adescamento di minorenni presenta istanza per impugnare tardivamente la sentenza di appello. La Corte di appello respinge la richiesta, ma la Corte di Cassazione rileva la competenza funzionale esclusiva dei giudici di legittimità su questa materia. I giudici supremi convertono l'impugnazione in una diretta istanza di restituzione nel termine ed esaminano la validità delle notifiche. Il portalettere ha individuato correttamente l'indirizzo dell'imputato nonostante un errore materiale nel numero civico, compiendo tutti gli adempimenti di legge previsti per l'assenza temporanea. Inoltre, eventuali vizi relativi alle fasi precedenti del processo non incidono sulla conoscenza del giudizio di secondo grado. Di conseguenza, la Corte di Cassazione dichiara la propria competenza, annulla senza rinvio l'ordinanza territoriale e rigetta definitivamente la restituzione nel termine.
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