Un'azienda produttrice riceve contributi pubblici europei per ristrutturare i propri impianti, impegnandosi allo smantellamento delle strutture, inclusi i silos di stoccaggio. L'Ente pubblico erogatore diffida la societa' e successivamente avvia il recupero coattivo di oltre 14 milioni di euro a causa del mancato abbattimento dei silos. La societa' impugna il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, ma perde la causa nel merito in entrambi i gradi di giudizio. A quel punto, l'azienda ricorre alla Corte di Cassazione lamentando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo da lei stessa adito, sostenendo la competenza del giudice ordinario. Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile: chi introduce un giudizio davanti a un magistrato e risulta soccombente nel merito non puo' successivamente contestare la scelta dell'autorita' giudicante. La societa' deve quindi rimborsare le somme e pagare le spese processuali.
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