L'Agenzia delle Dogane ha rettificato una dichiarazione doganale contestando la sottofatturazione di merci importate dalla Cina. L'ufficio ha richiesto maggiori dazi e IVA a un Centro di Assistenza Doganale, ritenuto responsabile in solido con l'importatore. La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità del rappresentante doganale indiretto sussiste in solido con l'importatore per i dazi doganali, poiché il giudice di rinvio non poteva ridiscutere tale qualifica già accertata. Tuttavia, per quanto riguarda l'IVA all'importazione, la Corte ha escluso la responsabilità del rappresentante doganale, poiché l'IVA non rientra nell'obbligazione doganale in senso stretto e manca una norma nazionale esplicita che ne preveda la solidarietà. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame della sottofatturazione, considerando anche le prove del processo penale.
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