L'Amministrazione finanziaria ha emesso una cartella di pagamento contro un'azienda italiana per recuperare una maggiore imposta IRES. La contestazione riguardava l'aliquota da applicare ai redditi derivanti da imprese controllate estere con sede in paradisi fiscali. L'azienda, non avendo dichiarato redditi propri in Italia per quell'anno, pretendeva di applicare l'aliquota ridotta del ventisette per cento. Al contrario, il fisco esigeva l'aliquota ordinaria del ventisette virgola cinque per cento. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria. I giudici hanno stabilito che, in tema di tassazione delle società controllate estere, se la controllante italiana non ha un'aliquota media calcolabile a causa di perdite o assenza di reddito, si applica l'aliquota ordinaria e non quella minima agevolata. Di conseguenza, la cartella di pagamento è valida e l'azienda deve pagare la differenza d'imposta.
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