L'Ente previdenziale ha richiesto a un Professionista il versamento dei contributi previdenziali non corrisposti. Il Professionista ha eccepito l'estinzione del debito per decorso del tempo. La Corte territoriale ha accolto l'eccezione, calcolando il termine dalla data ordinaria di versamento. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere dalla reale data di scadenza del pagamento, includendo i differimenti e le proroghe disposti dai decreti governativi. Inoltre, la contestazione in appello mantiene aperta l'intera questione estintiva, consentendo al giudice di rideterminare d'ufficio il giorno iniziale del conteggio senza incorrere in preclusioni processuali. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell'Ente previdenziale, annullando la sentenza impugnata.
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