Una società contribuente impugna un avviso di iscrizione ipotecaria. Il giudice tributario accoglie il ricorso ma dispone la compensazione delle spese processuali, poiché l'annullamento deriva da un giudicato esterno, ossia da una precedente sentenza definitiva. La società ricorre in Cassazione, lamentando la violazione del principio di causalità e sostenendo che la parte vittoriosa non debba subire i costi del giudizio. La Suprema Corte rigetta il ricorso, stabilendo che la definizione della controversia basata su un elemento esterno e sopravvenuto, anziché sul merito intrinseco della lite, integra pienamente le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per disporre la compensazione delle spese processuali. Di conseguenza, la società perde il ricorso ed è condannata al raddoppio del contributo unificato.
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