La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 44895/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente da un imputato. La decisione si fonda sulla norma che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Il caso riguardava un appello contro una sentenza di patteggiamento per reati di furto. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ribadendo la distinzione tra la titolarità del diritto all'impugnazione e le modalità tecniche del suo esercizio.
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