Un gruppo di persone ha contestato un sequestro preventivo sui propri beni, disposto per presunta violazione delle norme sull'IVA. Hanno presentato ricorso per riesame, sostenendo di aver avuto conoscenza del sequestro solo in un secondo momento, rendendo così il loro ricorso tempestivo. La Cassazione ha però rigettato i ricorsi, confermando che il termine perentorio per l'impugnazione del sequestro preventivo decorre dalla conoscenza effettiva del blocco dei beni, non dalla notifica formale del provvedimento. Poiché i ricorrenti avevano già chiesto la restituzione dei beni in una data precedente, dimostrando di essere a conoscenza del sequestro, il loro ricorso è stato considerato tardivo.
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