La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21948/2024, ha stabilito che l'esenzione IVA giochi per la raccolta delle giocate si applica solo ai servizi resi direttamente al concessionario statale. Di conseguenza, il servizio di raccolta fornito da un esercente a una società di gestione, che non è il concessionario, è soggetto a IVA ordinaria. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando il principio di interpretazione restrittiva delle norme agevolative fiscali.
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