La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per inquinamento ambientale a carico della proprietaria e del gestore di fatto di un'azienda agricola. L'azienda sversava illecitamente liquami e deiezioni di un allevamento di bufali, causando un danno significativo e misurabile al suolo e alle acque. La sentenza stabilisce che per configurare il reato non è necessaria un'alterazione irreversibile, ma è sufficiente una modifica apprezzabile dell'ambiente. Inoltre, ha confermato la responsabilità penale anche del gestore di fatto, che operava attivamente pur non essendo il titolare formale. Infine, è stata resa definitiva la confisca dell'area inquinata, finalizzata alla sua bonifica, poiché gli imputati non avevano provveduto al ripristino dei luoghi.
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