Una società edile ha citato in giudizio un ente regionale per il pagamento di lavori eseguiti per una vecchia Unità Sanitaria Locale (USL), ormai soppressa. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo prescritto il diritto perché le lettere di messa in mora erano state inviate alla nuova Azienda Sanitaria Locale (AUSL) e non alla corretta Gestione Liquidatoria. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso della società. La Suprema Corte ha applicato il principio del legittimo affidamento, stabilendo che la notifica era valida perché l'ente pubblico stesso aveva indotto la società a credere che l'AUSL fosse il soggetto corretto a cui rivolgersi e perché, di fatto, le strutture amministrative coincidevano. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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