La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12882/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla decorrenza pensione in caso di computo di contributi versati in gestioni diverse. La Corte ha chiarito che, qualora un lavoratore eserciti la facoltà di computare la contribuzione pregressa per ottenere una pensione a carico della Gestione Separata, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di computo, e non dalla precedente data di maturazione del diritto. Questa decisione ribalta le sentenze di merito che avevano concesso una decorrenza retroattiva, sottolineando la natura opzionale e costitutiva della domanda di computo.
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