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Gestione Separata

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763 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009. Il professionista ha eccepito l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione contributi Gestione separata, assumendo la decorrenza del termine quinquennale dal 16 giugno 2010 e la tardività della notifica avvenuta il 30 giugno 2015. I giudici di merito hanno accolto la tesi del contribuente, annullando la pretesa contributiva. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'ente di previdenza. I giudici supremi hanno chiarito che un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza dei versamenti al 6 luglio 2010. Di conseguenza, il conteggio della prescrizione decorre dalla data effettivamente prorogata e la richiesta di pagamento notificata prima del 6 luglio 2015 risulta tempestiva e pienamente efficace.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e quadro RR
L'Ente Previdenziale richiedeva a un libero professionista il pagamento di contributi per l'anno 2009 tramite avviso di addebito. Il professionista impugnava l'atto eccependo la prescrizione del credito. I giudici di merito ritenevano il debito valido e non prescritto, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito idoneo a sospendere il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista sul punto della prescrizione. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'omessa compilazione del modello fiscale non dimostra automaticamente l'intento fraudolento di nascondere il debito. La prescrizione contributi Gestione Separata opera regolarmente se l'ente possiede strumenti per accertare la posizione contributiva tramite i propri poteri ispettivi.
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Prescrizione contributi Gestione separata: proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto il versamento dei contributi relativi all'anno 2010 a una libera professionista con atto notificato il 4 luglio 2016. I giudici di merito hanno accolto l'eccezione della lavoratrice, ritenendo maturata la prescrizione contributi Gestione separata poiché calcolata a partire dalla scadenza originaria del 16 giugno 2011. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso dell'ente. La Suprema Corte ha stabilito che i decreti ministeriali di proroga fiscale posticipano la scadenza del pagamento e, di conseguenza, spostano in avanti il termine iniziale per conteggiare i cinque anni di prescrizione. Nel caso specifico, la scadenza era slittata al 6 luglio 2011, rendendo tempestiva la richiesta dell'istituto previdenziale.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009. I giudici territoriali avevano annullato la richiesta ritenendo maturata la prescrizione contributi Gestione separata: secondo la Corte d'Appello, il Professionista operava nel regime fiscale dei minimi e non poteva beneficiare del differimento estivo dei termini di versamento previsto dal DPCM del 10 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale conclusione, accogliendo il ricorso dell'Istituto. La Suprema Corte ha chiarito che la proroga dei versamenti si applica oggettivamente a tutti coloro che svolgono attività per le quali esistono gli studi di settore, a prescindere dal regime contabile prescelto. Di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla data prorogata e la richiesta dell'ente previdenziale risulta tempestiva.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a una libera professionista il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La professionista ha contestato la richiesta sostenendo l'avvenuta prescrizione quinquennale, calcolata dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010 a fronte di una richiesta recapitata il 30 giugno 2015. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni di merito accogliendo il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che il conteggio per la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza del versamento, la quale era stata prorogata per legge al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'ente è giunta tempestivamente.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: conta la scadenza
L'Ente Previdenziale richiedeva a un Professionista il versamento dei contributi per l'anno 2011 tramite avviso di addebito. I giudici di merito ritenevano valido il credito e tempestiva la richiesta, facendo decorrere il termine quinquennale dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Professionista in materia di prescrizione contributi Gestione Separata. I giudici di legittimità hanno ribadito che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato per il pagamento dei contributi e non dalla trasmissione del modello fiscale. Essendo scaduto il termine di versamento il 9 luglio 2012 e risultando la prima richiesta di pagamento recapitata il 22 agosto 2017, la pretesa contributiva risulta prescritta.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'Ente di previdenza ha richiesto a un Professionista il pagamento delle somme dovute per l'anno 2009. I giudici di merito hanno annullato la richiesta, ritenendo maturata la prescrizione contributi Gestione separata quinquennale: il termine iniziale era stato individuato nel 16 giugno 2010 e la richiesta dell'ente era giunta il 30 giugno 2015. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente previdenziale. La Suprema Corte ha chiarito che il termine di pagamento originario era slittato al 6 luglio 2010 in forza di un decreto governativo sui termini fiscali. Di conseguenza, la notifica ricevuta a fine giugno 2015 ha interrotto validamente i termini di prescrizione.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop con la proroga
Una professionista legale ha impugnato la richiesta dell'ente previdenziale relativa al versamento dei contributi non pagati per l'anno 2010. La ricorrente sosteneva che il diritto di riscossione dell'istituto fosse ormai estinto per decorso del termine quinquennale. L'ente ha invece sostenuto la tempestività della notifica, invocando la proroga dei termini di pagamento disposta da un decreto governativo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice autonoma. I giudici hanno chiarito che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla data di scadenza del versamento effettivamente prorogata dal provvedimento statale. Tale differimento si applica oggettivamente a tutti i professionisti appartenenti a categorie soggette agli studi di settore, anche se aderenti al regime agevolato dei minimi. Di conseguenza, la richiesta dell'istituto è risultata tempestiva e valida.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008 tramite una comunicazione inviata a inizio luglio 2014. Il professionista ha eccepito l'estinzione del credito per decorso del tempo. I giudici di secondo grado hanno accolto l'eccezione, fissando la scadenza originaria al 16 giugno 2009 e dichiarando prescritto il debito. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale verdetto, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dall'effettiva scadenza del versamento, la quale era stata prorogata per legge al 6 luglio 2009. La richiesta dell'Istituto risulta quindi tempestiva e la causa torna ai giudici di merito.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un Professionista il versamento dei contributi relativi all'anno 2008. Il Professionista ha contestato la richiesta sostenendo l'avvenuta estinzione del debito per decorso del tempo. I giudici di merito hanno accolto la tesi del contribuente, fissando la scadenza originaria al 16 giugno 2009 e dichiarando la richiesta tardiva poiché giunta il 30 giugno 2014. L'Istituto ha impugnato la decisione in Cassazione evidenziando la presenza di un decreto governativo che aveva posticipato il versamento al 6 luglio 2009. La Corte Suprema ha accolto il ricorso dell'ente: la prescrizione contributi Gestione separata decorre dall'effettiva scadenza del termine di pagamento, comprensiva di eventuali proroghe legali. Di conseguenza, la notifica dell'ente previdenziale è risultata tempestiva rispetto al termine quinquennale.
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Socio e amministratore: quando scatta la Gestione commercianti
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi non versati a una socia e amministratrice unica di una società a responsabilità limitata. L'ispezione sul lavoro ha accertato che la persona svolgeva compiti operativi quotidiani, come reperire clienti, negoziare con fornitori e gestire il personale d'azienda. La socia ha impugnato gli avvisi sostenendo di svolgere mere funzioni societarie. I giudici di merito e la Corte di Cassazione hanno respinto le difese della contribuente. La Suprema Corte ha chiarito che l'amministratore che partecipa attivamente e abitualmente al lavoro aziendale ha l'obbligo di iscrizione Gestione commercianti oltre all'eventuale gestione separata.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni annullate
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento di contributi e sanzioni per l'anno 2009 tramite iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS, non avendo il legale raggiunto i requisiti reddituali per l'iscrizione alla Cassa Forense. Il professionista ha impugnato la richiesta eccependo la prescrizione del credito, l'errata base imponibile e l'illegittimità delle sanzioni per incertezza della legge. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo contributivo sull'intero reddito prodotto e la tempestività della richiesta dell'ente, ma ha accolto il ricorso sulle sanzioni civili: per i periodi anteriori al 2011 le sanzioni non sono dovute.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’INPS
Un professionista ha contestato una richiesta di pagamento dell'ente previdenziale, sostenendo l'avvenuta prescrizione dei crediti per l'anno 2009. I giudici territoriali hanno accolto la tesi del lavoratore, escludendo l'effetto proroga stabilito dal governo per i versamenti fiscali. L'ente ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'istituto previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla data effettiva di scadenza del pagamento, comprensiva delle proroghe governative (DPCM) per i settori soggetti a studi di settore. I giudici hanno chiarito che i decreti della Presidenza hanno pieno valore normativo e si applicano a tutti i contribuenti dell'attività economica di riferimento, anche senza adesione diretta al regime fiscale ordinario.
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Prescrizione contributi Gestione separata: proroga salva l’INPS
L'Ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei versamenti previdenziali per l'anno 2008. I giudici di merito hanno annullato la richiesta, dichiarando estinto il credito per prescrizione contributi Gestione separata sul presupposto che il termine decorresse dal 16 giugno 2009. L'Ente ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ente, chiarendo che la proroga fiscale estende la scadenza al 6 luglio 2009 e sposta in avanti la decorrenza della prescrizione. Il giudice può ricalcolare d'ufficio la data iniziale senza ostacoli di giudicato.
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Pensione supplementare: conta l’età alla data della domanda
La lavoratrice pensionata ha richiesto all'ente previdenziale la pensione supplementare per contributi versati alla Gestione separata. La domanda amministrativa è stata presentata dopo l'entrata in vigore della riforma previdenziale che ha innalzato l'età anagrafica pensionabile. L'ente ha negato il trattamento poiché alla data della richiesta l'interessata non possedeva il nuovo requisito di età. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto. Il diritto alla prestazione è autonomo rispetto alla pensione principale e si valuta rigorosamente al momento della domanda amministrativa. La clausola di salvaguardia tutela solo chi non era ancora pensionato alla data della riforma, trattandosi di norma eccezionale non estendibile in via analogica.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’ente
Un libero professionista contestava la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per i redditi prodotti nel 2009. I giudici di merito avevano dichiarato estinto il debito per prescrizione contributi Gestione Separata, calcolando il termine di cinque anni a partire dal 16 giugno 2010. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto le ragioni dell'ente. I giudici hanno chiarito che un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza del versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti a studi di settore. La richiesta di pagamento notificata il 1° luglio 2015 è quindi tempestiva. Il giudice può correggere d'ufficio la data iniziale della prescrizione senza violare i limiti del processo.
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Prescrizione contributi previdenziali: proroga e conteggio
L'Ente Previdenziale richiede a un Libero Professionista i contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2008. Il Professionista eccepisce l'estinzione del debito per decorso del tempo. I giudici di merito accolgono l'eccezione, fissando l'inizio del termine al 16 giugno 2009 e dichiarando inefficace la richiesta dell'Ente giunta il 1° luglio 2014. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. La prescrizione contributi previdenziali decorre dal termine effettivo di versamento, differito per legge al 6 luglio 2009 tramite decreto ministeriale per le attività soggette a studi di settore. Il giudice deve individuare d'ufficio la corretta scadenza iniziale senza vincoli di giudicato interno. L'Ente vince il ricorso e la causa torna in Corte d'appello.
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Iscrizione alla Gestione separata: niente debiti sotto i 5000 euro
L'Ente Previdenziale richiedeva a un Avvocato il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. Il professionista risultava iscritto all'albo forense, ma non alla cassa di categoria per via dei bassi compensi percepiti. Il legale aveva dichiarato un reddito annuo inferiore a cinquemila euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno confermato che l'iscrizione alla Gestione separata presuppone l'esercizio abituale dell'attività professionale. La percezione di guadagni inferiori alla soglia minima costituisce un chiaro indice di non abitualità. L'ente impositore non ha fornito prove contrarie per dimostrare la continuità dell'impegno lavorativo.
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Gestione separata e reddito minimo: vince il legale
L'Ente previdenziale richiedeva a un legale la contribuzione obbligatoria per l'attività professionale svolta nell'anno 2010. Il professionista risultava iscritto all'Albo ma non alla propria Cassa di categoria, avendo percepito compensi inferiori a cinquemila euro. Il lavoratore ha impugnato la pretesa contributiva sostenendo l'occasionalità della prestazione. I giudici di merito hanno accolto la domanda del professionista, rilevando l'assenza del requisito di continuità lavorativa e la mancanza di prove contrarie fornite dall'Istituto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso dell'Ente. La Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata richiede l'esercizio abituale dell'attività. L'Ente previdenziale deve provare l'effettiva continuità dell'impegno lavorativo per superare la presunzione di occasionalità legata a guadagni minimi.
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Gestione separata INPS avvocati: niente contributi
L'Ente Previdenziale ha richiesto i contributi per la Gestione separata INPS avvocati a un legale iscritto all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria. Il professionista aveva dichiarato redditi inferiori a cinquemila euro annui. I giudici hanno respinto la richiesta dell'Istituto. La produzione di un reddito modesto costituisce un forte indizio della natura occasionale dell'attività svolta. L'Ente Previdenziale non ha fornito alcuna prova concreta circa l'esercizio continuativo e stabile della professione forense. Di conseguenza, il professionista non deve versare alcuna somma a titolo di contribuzione aggiuntiva, poiché manca il presupposto fondamentale dell'abitualità lavorativa.
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