Un cittadino ha fornito false generalità alle autorità per nascondere la propria identità. Condannato nei primi gradi di giudizio per il reato di false dichiarazioni sull'identità personale, ha proposto ricorso in Cassazione. L'imputato sosteneva di aver agito nell'esercizio del diritto di difesa, che comprende la facoltà di mentire. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, sebbene l'indagato abbia il diritto al silenzio sui fatti contestati, ha l'obbligo inderogabile di fornire le proprie generalità secondo verità. Di conseguenza, non è possibile invocare alcuna scriminante per il reato di fornire false generalità. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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