Un'azienda acquirente ha comprato una partita di pellame risultata gravemente difettosa. La merce è stata consegnata a metà agosto, durante il periodo di chiusura per ferie estive dell'acquirente. Quest'ultimo ha denunciato i difetti solo alla riapertura, oltre il termine di otto giorni dalla consegna, sostenendo di non aver potuto verificare prima la merce. Tuttavia, un testimone ha confermato che i difetti erano evidenti già al momento dello scarico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'acquirente, confermando la perdita della garanzia per vizi della cosa venduta. Il termine di otto giorni decorre infatti dal momento in cui si acquisisce la consapevolezza del difetto, che in questo caso è avvenuta subito alla consegna, rendendo irrilevante la successiva chiusura aziendale. L'acquirente perde la causa e deve pagare le spese legali.
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