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Garanzia Per Vizi Della Cosa Venduta

16 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Auto in Fiamme: Garanzia Vizi Venduta, Compratore Non Prova Difetto
Un Compratore ha acquistato un'auto usata da una Concessionaria. Meno di due mesi dopo, l'auto è stata distrutta da un incendio, attribuito dai Vigili del Fuoco a un corto circuito. Il Compratore ha chiesto la risoluzione del contratto e il rimborso, invocando la **garanzia per vizi della cosa venduta**. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Compratore. Ha stabilito che, anche applicando la normativa sui beni di consumo con la presunzione di difetto entro sei mesi, il Compratore non aveva provato uno specifico vizio dell'auto, ma solo l'evento dannoso (l'incendio). Il verbale dei Vigili del Fuoco non aveva piena fede probatoria sulle cause dell'incendio, essendo una valutazione. Il Compratore è stato condannato a pagare le spese legali.
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Terreno inquinato: il risarcimento per vizi occulti non è automatico
L'Azienda Acquirente acquista dei terreni dai Venditori e li rivende a un Terzo. Quest'ultimo scopre un grave inquinamento occulto nel sottosuolo e chiede il rimborso dei costi di bonifica. L'Azienda Acquirente stipula una transazione con il Terzo e poi fa causa ai Venditori originari per ottenere il risarcimento, invocando la garanzia per vizi della cosa venduta. La Corte d'Appello condanna i Venditori a pagare l'intera somma della transazione. La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso dei Venditori sulla quantificazione del danno. La Suprema Corte stabilisce che il risarcimento non può essere calcolato in modo automatico sulla base della transazione, ma il giudice deve valutare equitativamente tutte le circostanze del caso concreto, inclusa l'eventuale plusvalenza realizzata dall'Azienda Acquirente nella rivendita.
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Amianto sul tetto: garanzia per vizi della cosa venduta negata
Gli Acquirenti di un immobile citano in giudizio i Venditori chiedendo una riduzione del prezzo a causa della presenza di amianto sul tetto, non segnalata al momento dell'acquisto. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso degli Acquirenti. I giudici chiariscono che, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, spetta interamente all'acquirente l'onere di provare l'esistenza del difetto. Nel caso specifico, la legge regionale non impone la rimozione automatica dell'amianto, a meno che non superi un determinato indice di degrado. Non avendo gli Acquirenti fornito la prova di tale pericolosità, la domanda di risarcimento viene respinta, confermando la vittoria dei Venditori.
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Garanzia per vizi della cosa venduta: riparare non salva i tempi
L'Acquirente di un macchinario da stampa ha citato in giudizio la Venditrice chiedendo la risoluzione del contratto per gravi malfunzionamenti. La Venditrice ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione. I giudici di merito hanno rigettato la domanda, ritenendo l'azione prescritta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Acquirente, confermando la decisione precedente. La Suprema Corte ha chiarito che gli interventi tecnici della Venditrice non costituiscono un riconoscimento tacito dei difetti idoneo a evitare la decadenza, se l'eccezione è stata sollevata tempestivamente. L'Acquirente perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali. La decisione ribadisce i rigidi limiti temporali della garanzia per vizi della cosa venduta.
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Garanzia per vizi della cosa venduta: i rischi del ritardo
L'Acquirente ha acquistato delle piastrelle dal Venditore, riscontrando difetti solo dopo la posa in opera, ben oltre la consegna. Ha quindi richiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda per tardività della denuncia dei difetti. La Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Corte ha chiarito che, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'acquirente deve denunciare i difetti entro otto giorni dalla scoperta. Inoltre, l'eventuale riconoscimento dei difetti da parte del produttore (soggetto terzo) non esonera l'acquirente dall'onere di denunciare tempestivamente i vizi direttamente al venditore, in quanto il produttore è estraneo al rapporto contrattuale di compravendita.
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Garanzia per vizi della cosa venduta: stop ai rimborsi tardivi
Un automobilista ha chiesto il risarcimento e lo scioglimento del contratto a un meccanico per l'installazione di pezzi di ricambio difettosi che avevano causato la rottura del motore. Il cliente aveva fatto riparare l'auto da un'officina terza e denunciato i difetti solo dopo oltre un mese dalla consegna della fattura di riparazione. Il Tribunale ha respinto le richieste per il mancato rispetto dei termini di decadenza e della gerarchia dei rimedi previsti dal Codice del consumo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La garanzia per vizi della cosa venduta richiede infatti che la denuncia avvenga entro otto giorni dalla scoperta oggettiva del difetto, termine ampiamente superato nel caso di specie, rendendo tardiva qualsiasi azione risarcitoria.
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Garanzia per vizi della cosa venduta: il tempo cancella il danno
Un'azienda acquirente ha chiesto il risarcimento danni a un'azienda venditrice per difetti in alcune forniture di resistenze elettriche. La Corte d'Appello ha qualificato il rapporto come compravendita, ritenendo che il venditore avesse riconosciuto i difetti tramite un fax, escludendo così la decadenza. Tuttavia, i giudici di secondo grado hanno omesso di valutare se l'azione fosse comunque prescritta per il decorso di oltre un anno tra il riconoscimento dei difetti e la successiva diffida. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda venditrice, chiarendo che la garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna. Il riconoscimento dei vizi interrompe solo temporaneamente la prescrizione, che ricomincia a decorrere per un solo anno. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Garanzia per vizi della cosa venduta: risponde chi tace i danni
Un concessionario acquista un fuoristrada usato tramite permuta. La venditrice garantisce l'assenza di incidenti e difetti. Successivamente, il nuovo acquirente scopre un grave danno all'assale posteriore dovuto a un vecchio incidente da undicimila euro, taciuto dalla venditrice. Il concessionario ripara il mezzo e chiede il risarcimento. La Corte d'Appello respinge la domanda, imponendo al compratore di provare che il difetto derivasse proprio da quel vecchio sinistro. La Cassazione accoglie il ricorso del concessionario, chiarendo le regole sulla garanzia per vizi della cosa venduta. Se il compratore dimostra l'esistenza del difetto, spetta al venditore provare di aver consegnato un bene conforme al contratto al momento della vendita. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Garanzia per vizi della cosa venduta: il dubbio costa caro
Un'impresa edile si oppone al pagamento di una fornitura di guaine impermeabilizzanti, lamentando gravi difetti del materiale. Il fornitore ottiene un decreto ingiuntivo. Il giudice di merito rigetta l'opposizione dell'acquirente perché il consulente tecnico d'ufficio non ha potuto verificare se i materiali difettosi esaminati fossero effettivamente quelli forniti dal venditore, essendo il cantiere ormai ultimato e le guaine rimosse o coperte. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando il ricorso dell'acquirente. La Suprema Corte ribadisce che spetta all'acquirente dimostrare il nesso tra i difetti riscontrati e la specifica fornitura. Senza questa prova, la garanzia per vizi della cosa venduta non può essere attivata. L'acquirente perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Garanzia per vizi della cosa venduta: ferie o decadenza?
Un'azienda acquirente ha comprato una partita di pellame risultata gravemente difettosa. La merce è stata consegnata a metà agosto, durante il periodo di chiusura per ferie estive dell'acquirente. Quest'ultimo ha denunciato i difetti solo alla riapertura, oltre il termine di otto giorni dalla consegna, sostenendo di non aver potuto verificare prima la merce. Tuttavia, un testimone ha confermato che i difetti erano evidenti già al momento dello scarico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'acquirente, confermando la perdita della garanzia per vizi della cosa venduta. Il termine di otto giorni decorre infatti dal momento in cui si acquisisce la consapevolezza del difetto, che in questo caso è avvenuta subito alla consegna, rendendo irrilevante la successiva chiusura aziendale. L'acquirente perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Garanzia per vizi della cosa venduta: il ritardo costa caro
Gli Acquirenti di un immobile hanno citato in giudizio La Venditrice per ottenere la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni a causa di gravi difetti dell'immobile. Sebbene il Tribunale avesse inizialmente accolto la domanda, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo l'azione sbarrata dalla decadenza per tardiva denuncia dei difetti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il termine di otto giorni per la denuncia decorre dal momento in cui l'acquirente acquisisce una certezza obiettiva e completa del difetto. Nel caso specifico, Gli Acquirenti erano consapevoli dei difetti a gennaio ma li hanno denunciati solo a maggio, perdendo così ogni diritto alla tutela.
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Garanzia per vizi della cosa venduta: chi non controlla perde
Gli Acquirenti di un appartamento hanno chiesto una riduzione del prezzo a causa di un vincolo a parcheggio gravante sull'androne condominiale, ritenuto un difetto non comunicato dal Venditore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli Acquirenti, confermando che la garanzia per vizi della cosa venduta non è dovuta se i difetti sono facilmente riconoscibili. Nel caso specifico, i documenti contrattuali e le planimetrie allegate alla concessione in sanatoria, visionati mesi prima dell'acquisto, indicavano chiaramente la destinazione a parcheggio dell'area. Di conseguenza, applicando il principio di autoresponsabilità, gli Acquirenti avrebbero potuto accorgersi del vincolo usando l'ordinaria diligenza. La Corte ha quindi confermato la perdita della causa per gli Acquirenti e la validità della decisione d'appello.
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Garanzia per vizi della cosa venduta: il camino rotto va pagato
L'Acquirente si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Società Fornitrice per il pagamento di un camino, sostenendo di aver versato un acconto a un soggetto presentatosi come rappresentante della ditta e lamentando la presenza di un vetro rotto. La Società Fornitrice disconosce la firma sulla quietanza ed eccepisce la tardività della denuncia del difetto. La Cassazione rigetta il ricorso dell'Acquirente. Conferma che, in base al principio dell'apparenza, la quietanza era riferibile alla società, imponendo all'Acquirente l'onere di verificarne l'autenticità, cosa non avvenuta. Inoltre, l'Acquirente decade dalla garanzia per vizi della cosa venduta poiché non ha provato di aver denunciato il danno entro il termine di otto giorni dalla consegna a un soggetto autorizzato a ricevere la contestazione.
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Garanzia per vizi della cosa venduta: la riparazione salva l’acquirente
Un acquirente acquista un termo-camino che presenta gravi difetti di funzionamento. A fronte della richiesta di pagamento, l'acquirente si oppone e chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni al venditore. Il Tribunale accoglie la domanda, dichiarando risolto il contratto e condannando il venditore al risarcimento. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando i ricorsi del venditore e del fornitore. La Suprema Corte ribadisce che la garanzia per vizi della cosa venduta spetta all'acquirente, il quale deve provare i difetti. Tuttavia, se il venditore compie attività di riparazione, riconosce tacitamente i vizi per fatti concludenti. Questo comportamento esonera l'acquirente dall'onere della denuncia tempestiva e interrompe i termini di prescrizione annuale dell'azione legale.
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Usi il bene difettoso? Perdi la garanzia per vizi della cosa venduta
Un'azienda acquista un autocarro che si rivela difettoso e chiede l'annullamento del contratto. La Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio chiave sulla garanzia per vizi della cosa venduta: l'uso continuato e normale del bene da parte dell'acquirente, nonostante i difetti, equivale a una rinuncia tacita al diritto di chiedere la risoluzione. Se si utilizza il bene per lo scopo per cui è stato comprato, si dimostra di accettarlo implicitamente, perdendo la possibilità di restituirlo. La Corte ha sottolineato che spetta al compratore dimostrare che l'uso era solo temporaneo e finalizzato a limitare i danni.
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Garanzia vizi cosa venduta: onere apparente
Una società immobiliare ha citato in giudizio l'ente venditore di un'area esterna per ottenere una riduzione del prezzo, a causa dell'esistenza di una servitù di passaggio veicolare non dichiarata nel contratto di compravendita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la garanzia per vizi della cosa venduta non opera quando l'onere è facilmente riconoscibile. In questo caso, il legale rappresentante della società acquirente conosceva da anni lo stato dei luoghi e l'uso del piazzale per il transito di veicoli, rendendo l'onere di fatto apparente e annullando il diritto alla tutela.
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