La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una locatrice che, dopo aver risolto un contratto di affitto d'azienda, aveva chiesto il pagamento di una garanzia a prima richiesta per canoni non più dovuti. La Corte ha confermato la decisione di merito che qualificava tale richiesta come escussione fraudolenta, poiché la risoluzione del contratto, avvenuta prima della scadenza dei canoni, aveva estinto l'obbligazione principale. La richiesta del garante era quindi priva di causa e basata su una pretesa abusiva, bloccata tramite l'exceptio doli generalis.
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