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Gae (Graduatorie Ad Esaurimento)

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Liste chiuse, non più aggiornabili con nuovi inserimenti, in cui sono iscritti docenti precari con abilitazione all'insegnamento, utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Falla la prova e perdi il posto: legittima la cancellazione dalle GAE
Un docente, dispensato dal servizio per non aver superato il periodo di prova, ha impugnato la conseguente cancellazione dalle GAE (Graduatorie ad Esaurimento). La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del provvedimento. Secondo i giudici, il mancato superamento della prova equivale a un 'persistente insufficiente rendimento', una causa che giustifica l'esclusione dalle graduatorie. Sarebbe infatti irrazionale mantenere nelle liste per le supplenze un soggetto già giudicato professionalmente non idoneo. La Corte ha inoltre respinto la richiesta del docente di ottenere il pieno riconoscimento dell'anzianità maturata durante i decenni di precariato, poiché non è stata fornita la prova concreta di una discriminazione.
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Servizio pre-ruolo: non vale nelle scuole paritarie
La Corte di Cassazione ha stabilito che il servizio pre-ruolo prestato da un docente presso scuole paritarie non può essere riconosciuto ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera nella scuola statale. La Corte ha rigettato il ricorso di una docente che chiedeva il trasferimento, sottolineando la non omogeneità dello status giuridico ed economico tra personale della scuola statale e paritaria. È stata inoltre confermata la legittimità delle complesse procedure di mobilità introdotte dalla L. 107/2015.
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Mobilità docenti: no a servizio in scuole paritarie
Una docente ha contestato le regole sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017, lamentando l'ingiusta posposizione rispetto a colleghi provenienti da concorso e il mancato riconoscimento del servizio svolto in scuole paritarie. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della procedura organizzata per fasi, che può dare precedenza a categorie diverse di docenti a seconda del tipo di trasferimento richiesto (provinciale o interprovinciale). Ha inoltre ribadito che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è equiparabile a quello nelle scuole statali ai fini della mobilità.
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Mobilità docenti: preferenza o punteggio? La Cassazione
Una docente, assunta nell'ambito del piano straordinario, ha impugnato l'assegnazione a una sede non richiesta, sostenendo che il suo punteggio superiore le avrebbe dovuto garantire una delle sedi preferite. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo la legittimità della procedura di mobilità docenti che dava priorità all'ordine di preferenza espresso dai candidati rispetto al mero punteggio. La Corte ha chiarito che la creazione di graduatorie distinte per ciascuna preferenza, anziché un'unica graduatoria basata sul merito, era conforme al contratto collettivo e non violava i principi costituzionali, trattandosi di una procedura di mobilità interna e non di un concorso pubblico per l'assunzione.
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Mobilità docenti: legittimi i criteri del CCNI
Una docente ha contestato le regole sulla mobilità docenti, ritenendosi penalizzata nell'assegnazione della sede rispetto a colleghi con punteggio inferiore. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la contrattazione collettiva ha la facoltà di definire criteri complessi per gestire le procedure di mobilità, bilanciando interessi diversi senza violare principi di legge o di ragionevolezza.
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Mobilità docenti: la Cassazione fa chiarezza sulle fasi
Una docente ha contestato le regole sulla mobilità docenti per l'anno scolastico 2016/17, sostenendo di essere stata ingiustamente scavalcata da colleghi provenienti dal concorso 2012. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità delle diverse fasi di mobilità stabilite dalla contrattazione collettiva. Tali fasi davano priorità a determinate categorie in specifici contesti, come i trasferimenti endoprovinciali, rappresentando un bilanciamento non irragionevole degli interessi derivanti dalla riforma "Buona Scuola".
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