L'Imputato, condannato per occultamento o distruzione di documenti contabili, ha presentato ricorso per contestare il rigetto di un'istanza di rinvio. La difesa invocava il legittimo impedimento a comparire all'udienza di discussione del rito abbreviato, poiché l'assistito si trovava all'estero in un Paese teatro di conflitto e aveva un volo prenotato per una data successiva. I giudici di merito hanno respinto la richiesta, rilevando la mancanza dei requisiti necessari per giustificare l'assenza e consentire il rinvio. La Corte di Cassazione ha confermato tali valutazioni, ritenendo la motivazione logica e coerente. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
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