La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La decisione si fonda sulla riforma del 2017 (art. 448, co. 2-bis, c.p.p.), che limita tassativamente i motivi di impugnazione. Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo all'omessa motivazione su cause di proscioglimento, non rientra tra quelli ammessi dalla legge, rendendo il ricorso patteggiamento inammissibile e comportando la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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