Il Giudice per le indagini preliminari emetteva un decreto penale di condanna nei confronti dell'Imputata per guida in stato di ebbrezza. L'Imputata, tramite il proprio difensore, presentava un'autonoma richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, senza però proporre formale opposizione al provvedimento. Il giudice rigettava l'istanza. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che, una volta emesso il decreto penale di condanna, il giudice perde ogni potere decisionale sul merito. L'unico strumento concesso all'imputato per chiedere la sostituzione della pena è l'opposizione formale, all'interno della quale potrà essere avanzata la richiesta di lavori socialmente utili. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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