L'Imputato, condannato per il reato di furto pluriaggravato, propone ricorso in Cassazione contestando il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto le doglianze risultano generiche e puramente riproduttive di argomenti già esaminati e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici evidenziano che la pena era già stata stabilita nel minimo edittale pur con l'esclusione dell'aggravante della minorata difesa. Inoltre, la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche appare congrua, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi. L'Imputato viene quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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