Una persona, condannata per furto aggravato, presenta ricorso in Cassazione lamentando una pena eccessiva. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo il principio della discrezionalità del giudice sulla pena. La quantificazione della sanzione, infatti, rientra nel potere del giudice di merito, che la stabilisce secondo i criteri di legge (artt. 132 e 133 c.p.). Tale valutazione non può essere contestata in Cassazione, se non per vizi logici o assenza di motivazione. In questo caso, la decisione era ben motivata. L'imputata è stata quindi condannata a pagare le spese processuali e una multa.
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