La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un cittadino condannato per furto in concorso. La Corte d'Appello di Palermo aveva precedentemente confermato la condanna inflitta in primo grado, riconoscendo l'attenuante del danno di speciale tenuità equivalente alle aggravanti. Il ricorrente ha impugnato la decisione lamentando vizi di motivazione e violazione delle regole sulla valutazione delle prove. I giudici di legittimità hanno stabilito che i motivi di ricorso erano incentrati su questioni di fatto, non proponibili davanti alla Cassazione, la quale valuta solo la correttezza giuridica della sentenza. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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