La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di furto di energia elettrica aggravato dall'uso di mezzo fraudolento a carico dell'amministratore di una società che gestiva un bar-ristorante. L'imputato sosteneva di non aver realizzato fisicamente l'allaccio abusivo e chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno stabilito che l'allaccio abusivo alla rete elettrica costituisce sempre un mezzo fraudolento, anche se realizzato da terzi, poiché l'amministratore era l'unico a trarre vantaggio dalla sottrazione della corrente. Di conseguenza, la gravità del reato esclude la tenuità del fatto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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