Due soggetti hanno subito una condanna penale per concorso in furto di energia elettrica. La condotta è stata aggravata dalla violenza su cose esposte a pubblica fede e dall'impiego di un mezzo fraudolento. Gli imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando l'applicazione delle circostanze aggravanti e chiedendo una differente ricostruzione dei fatti storici già esaminati in appello. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'aggravante della pubblica fede è valida se descritta chiaramente nel capo di imputazione, anche senza citare l'articolo specifico. Inoltre, i giudici di legittimità non possono riesaminare le prove di merito. La decisione ha comportato la conferma della condanna, l'addebito delle spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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