Un individuo è stato condannato per furto aggravato, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Ha contestato la qualificazione del reato di rapina, sostenendo che si trattasse di furto aggravato per mancanza di immediatezza tra sottrazione e violenza, elemento chiave per la `rapina impropria`. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la violenza nella `rapina impropria` non richiede contemporaneità assoluta con il furto, ma è sufficiente che sia finalizzata a garantire il possesso del bene o l'impunità, anche in un momento successivo. La condanna e le spese processuali sono state confermate.
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