La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo accusato di furto in un negozio. L'imputato aveva sottratto merce dotata di placca antitaccheggio, sostenendo che tale dispositivo, insieme alla videosorveglianza, escludesse l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede. I giudici hanno respinto questa tesi, stabilendo un principio chiaro: la placca antitaccheggio non costituisce un controllo costante e diretto sulla merce. Essa si limita a segnalare il furto solo dopo che è già avvenuto, al passaggio alle casse. Di conseguenza, la merce sugli scaffali resta esposta alla fiducia del pubblico e il reato commesso è un **furto aggravato da esposizione a pubblica fede**. L'appello è stato quindi dichiarato inammissibile.
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