Alcuni dipendenti della Scuola per l'Europa di Parma hanno richiesto il pagamento delle differenze salariali, rivendicando il diritto a ricevere uno stipendio pari a quello del personale delle Scuole Europee di tipo I. L'istituto scolastico aveva invece applicato il contratto collettivo nazionale e, successivamente, operato una decurtazione del venticinque per cento decisa dal proprio Consiglio di amministrazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della scuola, confermando che la legge speciale prevede una precisa equiparazione retributiva per questo personale, indipendentemente dal superamento di procedure concorsuali interne. I giudici hanno stabilito che l'istituto non ha dimostrato la legittimità della riduzione dello stipendio, confermando così il diritto dei lavoratori a percepire le somme arretrate.
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