Un lavoratore, assunto da un'impresa subentrata in un appalto di pulizia ferroviaria, ha richiesto il pagamento dell'intera indennità di vacanza contrattuale (una tantum) prevista dal nuovo contratto collettivo per un periodo di 44 mesi. Tuttavia, il lavoratore era alle dipendenze della nuova impresa solo per gli ultimi 13 mesi di tale periodo, avendo lavorato in precedenza per altre ditte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'impresa, stabilendo che l'indennità di vacanza contrattuale è strettamente collegata all'effettiva prestazione lavorativa. Di conseguenza, l'attuale datore di lavoro non deve farsi carico dei periodi di attività prestati presso i precedenti datori di lavoro, ma risponde solo in proporzione ai mesi di servizio effettivamente svolti alle sue dipendenze. La Suprema Corte ha quindi rigettato la domanda del lavoratore.
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