L'Indagata, amministratrice di una cooperativa sociale, ha subito un sequestro probatorio informatico e documentale ordinato dal Pubblico Ministero Europeo per presunti reati di malversazione di fondi europei e turbativa d'asta. Gli investigatori hanno acquisito dispositivi e messaggi riguardanti specifici progetti ed estromesso i dati non pertinenti entro quindici giorni con l'uso di chiavi di ricerca determinate. La difesa ha impugnato la misura lamentando la mancanza di convalida, la sproporzione del sequestro e la carenza di indizi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno confermato la legittimità della misura poiché il provvedimento indicava chiaramente l'oggetto della ricerca, l'arco temporale e le parole chiave. Inoltre, le intercettazioni e i controlli bancari hanno dimostrato la sussistenza di concreti indizi di reato.
Continua »